Mediazione civile e commerciale
Responsabilità sanitaria: mediazione o consulenza tecnica preventiva? Il punto di vista del mediatore
Per chiedere il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria bisogna prima tentare la conciliazione. Come funziona la scelta tra mediazione e consulenza tecnica preventiva, e che cosa può offrire la mediazione.
In breve
- Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 8 L. 24/2017; art. 5 D.Lgs. 28/2010).
- Chi agisce sceglie tra consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) e mediazione.
- In mediazione il mediatore può avvalersi di un esperto, e le parti possono concordare che la sua relazione sia utilizzabile in giudizio.
- La mediazione dura sei mesi, prorogabili dopo l’avvio e prima della scadenza per periodi non superiori a tre mesi; se è il giudice a disporla, la proroga di tre mesi è ammessa una sola volta.
In questo articolo
Chi intende chiedere in giudizio il risarcimento di un danno da responsabilità medica e sanitaria deve prima tentare una conciliazione. La legge offre due strade: la mediazione civile o la consulenza tecnica preventiva davanti al tribunale. Questo articolo rielabora l’intervento «Il punto di vista del mediatore» tenuto il 26 giugno 2026 nel ciclo «Incontri in pillole sulla mediazione civile e commerciale» della Fondazione Forense Bolognese.
Il quadro normativo
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 include il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria tra le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità. L’art. 8 della L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) prevede che chi intende agire debba prima proporre ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., facendo salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione. Nel procedimento di consulenza tecnica preventiva la partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione. Il consulente tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti; se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione sia acquisita nel successivo giudizio (art. 696-bis c.p.c.).
Sul coordinamento tra le due norme la posizione prevalente è quella dell’alternatività: la scelta spetta a chi intende agire, e non è necessario esperire entrambe le procedure.
Perché scegliere la mediazione
Nel processo conta, alla fine, la diagnosi giuridica dei fatti. La mediazione è invece il luogo in cui si può tornare a fare anamnesi: raccogliere la storia delle persone prima di valutarla. Nelle controversie sanitarie, accanto alla questione tecnica, c’è quasi sempre un bisogno di riconoscimento: il paziente cerca ascolto per ciò che ha vissuto, il professionista vuole che sia compresa la complessità delle sue scelte, la struttura deve tutelare la propria organizzazione. Spesso questo bisogno precede quello di riparazione economica.
La mediazione non nega l’aspetto tecnico. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e, al momento della nomina, le parti possono concordare che la relazione dell’esperto sia producibile in giudizio, anche in deroga alla riservatezza (art. 8, comma 7, D.Lgs. 28/2010).
Chi deve partecipare
Uno dei nodi pratici è individuare correttamente le parti da chiamare: il professionista sanitario, la struttura e le imprese di assicurazione. Le persone giuridiche partecipano tramite rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia (art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010): per l’assicuratore conta non solo la presenza, ma che il suo rappresentante abbia effettivi poteri di transigere. Senza questo, l’incontro rischia di restare formale.
Le responsabilità dentro la procedura
- Il mediatore deve sottoscrivere per ogni procedimento una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, comunicare le circostanze che possono incidere su di esse e formulare eventuali proposte nel rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico (art. 14 D.Lgs. 28/2010).
- L’avvocato, al conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente e per iscritto l’assistito della possibilità di ricorrere alla mediazione, delle agevolazioni fiscali e dei casi in cui è condizione di procedibilità; se manca l’informativa, il contratto con il cliente è annullabile (art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010).
- La struttura pubblica: ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica la disciplina della responsabilità contabile dell’art. 1, comma 1.1, della L. 20/1994, richiamata dall’art. 11-bis D.Lgs. 28/2010. È un correttivo pensato contro la cosiddetta «paura della firma».
- Tutti i partecipanti sono tenuti alla riservatezza, e le dichiarazioni rese in mediazione non sono utilizzabili nel giudizio successivo, salvo consenso di chi le ha rese (artt. 9 e 10 D.Lgs. 28/2010).
Domande frequenti
Devo fare sia la mediazione sia la consulenza tecnica preventiva?
No. Secondo l’orientamento prevalente le due procedure sono alternative: è sufficiente esperirne una.
Quanto dura la mediazione?
Sei mesi, prorogabili dopo l’avvio e prima della scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi, con accordo scritto delle parti; quando la mediazione è disposta dal giudice, la proroga di tre mesi è ammessa una sola volta (art. 6 D.Lgs. 28/2010, nel testo sostituito dal D.Lgs. 216/2024).
Si può svolgere online?
Sì. La legge disciplina sia la mediazione interamente telematica sia gli incontri da remoto (artt. 8-bis e 8-ter D.Lgs. 28/2010).
Riferimenti normativi: art. 8 L. 24/2017; artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11-bis e 14 D.Lgs. 28/2010; art. 696-bis c.p.c. Testi vigenti su Normattiva.
Rielaborazione dell’intervento al webinar della Fondazione Forense Bolognese del 26 giugno 2026. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.
Una mediazione civile e commerciale, a Bologna o online. Per valutare se la mediazione è la strada giusta per la vostra controversia si può iniziare con un primo colloquio.