Clausole di mediazione nei contratti e negli statuti
Il modo in cui un’impresa affronterà una lite futura si decide spesso al momento della firma. Una clausola di mediazione ben scritta impegna le parti a cercare un accordo davanti a un mediatore prima di rivolgersi al giudice o all’arbitro. Lo Studio di Donatella Pizzi, avvocata e mediatrice civile e commerciale, redige e rivede clausole di mediazione per contratti commerciali e statuti societari, a Bologna e online.
In sintesi
- Con la clausola, la mediazione diventa condizione di procedibilità della causa (art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010).
- Vale per contratti, statuti e atti costitutivi, e si applica anche davanti all’arbitro.
- L’improcedibilità va eccepita dalla parte entro la prima udienza.
- La domanda va presentata all’organismo indicato nella clausola, se iscritto nel registro; altrimenti all’organismo competente per territorio (art. 5-sexies, comma 2, e art. 4, comma 1).
Perché inserirla
- Tutela i rapporti di durata con fornitori, distributori, partner e soci.
- Tempi brevi: il primo incontro si tiene di norma tra venti e quaranta giorni dal deposito (art. 8, comma 1).
- Costi del primo incontro predeterminati; se si chiude senza accordo non è dovuto altro (art. 17, comma 3, D.Lgs. 28/2010; art. 28 D.M. 150/2023).
- Riservatezza delle dichiarazioni e delle informazioni (artt. 9 e 10).
- Soluzioni commerciali su misura, che un giudice non potrebbe disporre.
Che cosa curiamo nella redazione
- L’ambito delle controversie coperte, comprese validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione.
- L’organismo, verificandone l’iscrizione nel registro e tenendo conto che la competenza territoriale è derogabile per accordo (art. 4, comma 1).
- La possibilità di indicare concordemente il mediatore tra quelli dell’organismo (art. 22 D.M. 150/2023).
- Le modalità telematiche e gli incontri da remoto (artt. 8-bis e 8-ter).
- Il coordinamento con il foro competente, con l’eventuale clausola arbitrale e, nelle condizioni generali, con l’art. 1341 c.c.
- Negli statuti, l’estensione alle controversie tra soci e tra soci e società.
Un ruolo alla volta
Donatella Pizzi è anche mediatrice civile e commerciale, iscritta negli elenchi dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e di INMEDIO. Le regole sull’imparzialità impediscono di svolgere la funzione di mediatore a chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti (art. 21 D.M. 150/2023): se assiste un’impresa nella redazione della clausola o del contratto, non potrà essere la mediatrice delle controversie che ne derivano con quell’impresa nei due anni successivi.
Domande frequenti
La clausola impedisce di chiedere un decreto ingiuntivo?
No. La condizione di procedibilità non opera nel procedimento per ingiunzione fino alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione (art. 5, comma 6, lett. a), richiamato dall’art. 5-sexies).
Serve l’avvocato nella mediazione da clausola?
Non è obbligatorio per legge, a differenza della mediazione obbligatoria per materia e di quella demandata (art. 8, comma 5). È però consigliabile, anche perché l’accordo è titolo esecutivo senza omologazione solo se tutte le parti sono assistite da avvocati (art. 12).
Approfondimenti: mediazione civile e commerciale · contratti commerciali · avvocato in mediazione.
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