Avvocato in mediazione civile e commerciale a Bologna
In mediazione il mediatore è terzo e imparziale: non difende nessuno. Ciascuna parte ha invece bisogno di qualcuno che tuteli i suoi interessi, la aiuti a capire la propria posizione giuridica e costruisca con lei la strategia per arrivare a un accordo vantaggioso, o per decidere consapevolmente di non farlo. È il ruolo dell’avvocato che assiste la parte in mediazione.
In sintesi
- Nella mediazione obbligatoria per materia e in quella demandata dal giudice le parti sono assistite dai rispettivi avvocati (art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010).
- Se tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo sottoscritto da parti e avvocati, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, è titolo esecutivo (art. 12).
- In mediazione contano la conoscenza delle regole della procedura e la preparazione negoziale, non solo quella processuale.
- Nella mediazione obbligatoria o demandata, sul compenso dell’avvocato spetta un credito d’imposta entro i limiti dei parametri forensi, fino a 600 euro per procedura insieme a quello sull’indennità, ridotto della metà se l’accordo non si raggiunge (art. 20).
Che cosa fa l’avvocato in mediazione
- Prima: verifica se la mediazione è obbligatoria, se l’organismo è competente e quali termini sono in gioco; analizza documenti, punti di forza e di debolezza; individua con la parte gli interessi reali e i margini di trattativa.
- Durante: accompagna la parte agli incontri, la aiuta a esporre le proprie ragioni, valuta le proposte e le controproposte e, quando serve, la consiglia di prendere tempo.
- Alla fine: scrive con l’altro avvocato le clausole dell’accordo e ne verifica la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico; se l’accordo non arriva, prepara la parte al giudizio.
Già al conferimento dell’incarico l’avvocato deve informare il cliente, chiaramente e per iscritto, della possibilità di ricorrere alla mediazione, delle agevolazioni fiscali previste e dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità; il documento, firmato dal cliente, va allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio (art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010).
Le competenze di un avvocato esperto in mediazione e negoziazione
In tribunale l’avvocato costruisce una difesa che un giudice valuterà. In mediazione l’obiettivo è diverso: capire se esiste un accordo migliore dell’alternativa della causa e, se esiste, costruirlo. Per farlo servono competenze specifiche, che si acquisiscono con formazione dedicata e con la pratica della procedura. Non si tratta di una specializzazione riconosciuta per legge né di un giudizio sulla preparazione dei colleghi: è la descrizione delle conoscenze che questo strumento richiede.
Conoscere bene le regole della procedura
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità (artt. 5, 5-quater e 5-sexies), presso quale organismo va depositata la domanda (art. 4) e quali effetti produce su prescrizione e decadenza (art. 8, comma 2).
- Chi deve partecipare e con quali poteri: la parte personalmente o, per giustificati motivi, un delegato a conoscenza dei fatti e munito dei poteri per comporre la controversia (art. 8, commi 4 e 4-bis).
- Le conseguenze della mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo (art. 12-bis) e quelle sulle spese quando si rifiuta una proposta del mediatore (artt. 11 e 13).
- I confini della riservatezza e dell’inutilizzabilità in giudizio (artt. 9 e 10): che cosa si può dire in sessione separata e che cosa non entrerà nella causa; quando conviene che il mediatore si avvalga di un esperto e concordare che la sua relazione sia producibile in giudizio (art. 8, comma 7).
Preparare e condurre la trattativa
- Distinguere le posizioni dichiarate dagli interessi reali, propri e dell’altra parte.
- Stimare con il cliente l’alternativa all’accordo (tempi, costi, rischi della causa) e il punto oltre il quale non conviene accordarsi.
- Preparare il cliente a parlare e ad ascoltare, perché in mediazione le parti intervengono in prima persona.
- Usare in modo consapevole le sessioni separate con il mediatore e la sequenza di proposte e concessioni.
- Riconoscere le dinamiche emotive e relazionali del conflitto, che spesso bloccano un accordo più delle questioni giuridiche.
Scrivere un accordo che regga
- Obblighi chiari, con soggetti, importi e scadenze; l’eventuale somma dovuta per ogni violazione o ritardo (art. 11, comma 7).
- La scelta, dichiarata, tra effetto novativo e conservativo dell’accordo.
- La sorte dell’eventuale causa pendente e delle spese, e l’autentica delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale quando l’accordo va trascritto (art. 11, comma 7).
Vantaggi e limiti
I vantaggi
- Una valutazione realistica di quanto si rischia e di quanto si può ottenere, prima di sedersi al tavolo.
- Proposte costruite sugli interessi concreti, non solo sulle pretese iniziali.
- Un accordo scritto bene, che non lascia spazio a nuove liti.
- Tempi e costi di norma inferiori a quelli di una causa e, nei casi previsti, i crediti d’imposta dell’art. 20.
I limiti da conoscere
- L’assistenza ha un costo, anche quando l’accordo non viene raggiunto.
- Nessun avvocato può garantire l’accordo: dipende anche dall’altra parte.
- Un approccio solo processuale può irrigidire le posizioni: per questo conta la preparazione specifica in mediazione.
Il ruolo di Donatella Pizzi
Donatella Pizzi è avvocata cassazionista e assiste le parti nelle procedure di mediazione civile e commerciale, a Bologna e online. È anche mediatrice civile e commerciale dal 2011 e formatrice di mediatori ai sensi del D.M. 150/2023, iscritta negli elenchi dei formatori di più enti di formazione, e tiene lezioni su mediazione e negoziazione per avvocati e professionisti. Questa esperienza dai due lati del tavolo le permette di preparare la parte conoscendo come lavora il mediatore.
I ruoli restano sempre distinti, nel rispetto del Codice deontologico forense e dell’art. 21 del D.M. 150/2023: non può fare il mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, e chi ha svolto la funzione di mediatore non può avere rapporti professionali con le parti prima che siano trascorsi due anni dalla fine del procedimento. Nella stessa vicenda, quindi, Donatella Pizzi non è mai mediatrice e avvocata di una delle parti.
Domande frequenti
Devo per forza avere un avvocato in mediazione?
Sì nella mediazione obbligatoria per materia e in quella demandata dal giudice (art. 8, comma 5); nella mediazione volontaria è facoltativo, ma consigliabile quando ci sono diritti o somme importanti in gioco.
Posso scegliere un avvocato diverso da quello che seguirà l’eventuale causa?
Sì. La scelta è libera: si può affidare la mediazione a un avvocato con esperienza specifica in mediazione e negoziazione e, se serve, proseguire poi con lo stesso o con un altro difensore.
L’avvocato può partecipare al posto mio?
Di regola la parte partecipa personalmente. Per giustificati motivi può delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per comporre la controversia, con una delega scritta che riporta gli estremi del documento d’identità del delegante (art. 8, commi 4 e 4-bis).
C’è il patrocinio a spese dello Stato in mediazione?
Sì, nelle mediazioni obbligatorie per materia: chi ha i requisiti di reddito può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato, se viene raggiunto l’accordo (artt. 15-bis e 15-ter); la parte ammessa non deve indennità all’organismo (art. 17, comma 6).
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