Mediazione familiare transfrontaliera e sottrazione internazionale di minori

Quando i genitori vivono, o stanno per vivere, in Paesi diversi, ogni decisione sui figli diventa più difficile: distanze, lingue, culture e ordinamenti giuridici diversi si sommano al conflitto della separazione. La mediazione familiare transfrontaliera aiuta i genitori a costruire accordi che tengano conto di tutto questo. Donatella Pizzi, avvocata e mediatrice familiare con formazione specifica in mediazione familiare transfrontaliera, conduce percorsi in italiano e in tedesco, a Bologna e online.

In sintesi

  • La mediazione familiare transfrontaliera riguarda le famiglie con genitori in Stati diversi: separazione, trasferimento all’estero, frequentazione a distanza, mantenimento.
  • La mediazione nei casi di sottrazione internazionale di minori è una forma specifica: si svolge mentre è in corso, o sta per iniziare, un procedimento per il ritorno del minore, con tempi molto brevi.
  • Nelle cause che riguardano minori tra Stati dell’Unione europea il giudice invita le parti a valutare la mediazione (art. 25 Reg. UE 2019/1111).
  • Non è indicata quando va contro l’interesse del minore, in presenza di violenze o se ritarderebbe indebitamente il procedimento.

Due situazioni diverse

Mediazione familiare transfrontaliera

I genitori vivono in Paesi diversi, o uno dei due vuole trasferirsi all’estero con il figlio, ma non c’è un trasferimento illecito. Si lavora con i tempi ordinari della mediazione familiare su residenza del figlio, tempi di permanenza e viaggi, comunicazione a distanza, spese e mantenimento, scuola e lingue.

Mediazione nella sottrazione internazionale

Un figlio è stato portato o trattenuto in un altro Stato senza il consenso dell’altro genitore. È aperta, o sta per aprirsi, la procedura per il ritorno. La mediazione si concentra soprattutto sulla questione del ritorno o meno del minore e deve inserirsi nei tempi del procedimento, che sono di poche settimane.

La mediazione familiare transfrontaliera

È il percorso adatto alle famiglie internazionali: coppie di nazionalità diverse, genitori che lavorano all’estero, separazioni in cui uno dei due torna nel proprio Paese d’origine. Rispetto alla mediazione familiare nazionale richiede attenzione ad alcuni aspetti specifici:

  • la lingua e la cultura di ciascun genitore, che incidono sul modo di comunicare e di intendere il ruolo genitoriale;
  • la distanza: incontri anche in videocollegamento, piani di frequentazione che tengano conto di viaggi, vacanze e costi;
  • l’efficacia degli accordi in più Stati: un accordo raggiunto in mediazione deve poi essere formalizzato dagli avvocati in modo che possa essere riconosciuto ed eseguito anche nell’altro Paese;
  • la prevenzione: quando un genitore vuole trasferirsi all’estero con il figlio, un accordo raggiunto prima evita che il trasferimento diventi un trasferimento illecito, con tutte le conseguenze civili e penali.

La mediazione nei casi di sottrazione internazionale di minori

Si parla di sottrazione internazionale quando un minore viene portato o trattenuto in uno Stato diverso da quello in cui ha la residenza abituale, in violazione del diritto di affidamento dell’altro genitore. La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 (resa esecutiva in Italia con la L. 15 gennaio 1994, n. 64) e, tra gli Stati dell’Unione europea, il Regolamento (UE) 2019/1111 prevedono una procedura urgente per il ritorno del minore: il giudice di primo grado decide entro sei settimane, e tra Stati UE lo stesso termine vale anche per l’impugnazione (art. 24 Reg.).

Il Regolamento chiede al giudice di invitare le parti, «quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento», a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione, «a meno che ciò non vada contro l’interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento» (art. 25). Per questo la mediazione in questi casi ha caratteristiche proprie:

  • tempi concentrati, compatibili con la procedura di ritorno;
  • una valutazione preliminare della “mediabilità” del caso (assessment), anche per escludere situazioni di violenza;
  • la co-mediazione, di norma con due mediatori, spesso di Paesi e lingue diversi, come i genitori;
  • accordi “di insieme” che, oltre al ritorno o alla permanenza del minore, regolano frequentazione, viaggi e spese, da formalizzare con gli avvocati perché abbiano efficacia in entrambi gli Stati.

L’Autorità centrale e il Protocollo del 2025

In Italia l’Autorità centrale ha sede presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia e coopera con le autorità centrali estere per il ritorno dei minori e per l’esercizio del diritto di visita. Nel 2025 ha firmato con la Federazione italiana delle associazioni di mediatori familiari (FIAMeF), International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI) e REUNITE International Child Abduction Centre un Protocollo sperimentale sulla mediazione familiare transfrontaliera, valido fino al 31 dicembre 2026. Il Protocollo prevede:

  • un elenco di mediatori familiari transfrontalieri, tenuto da FIAMeF e pubblicato anche da ICALI e REUNITE;
  • la trasmissione delle richieste ricevute dall’Autorità centrale al punto informativo sulla mediazione di ICALI, che individua la coppia di co-mediatori;
  • per le mediazioni attivate su indicazione dell’Autorità centrale, pre-mediazione e assessment gratuiti e una tariffa oraria calmierata per gli incontri, con un contributo pubblico per ciascuna procedura nei limiti dei fondi stanziati per il 2025 e il 2026.

Anche i giudici possono rivolgersi all’Autorità centrale per individuare un mediatore familiare transfrontaliero, come indicato nella pagina del Ministero.

Quando la mediazione non è indicata

La mediazione non si avvia, o si interrompe, quando va contro l’interesse del minore, in presenza di violenze o abusi, o quando rischia di ritardare indebitamente la decisione sul ritorno. La Corte di cassazione ha ricordato che, quando nel procedimento di ritorno vengono allegate violenze, il giudice deve verificare se e in che misura incidano sulla decisione, alla luce della Convenzione di Istanbul (Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2022, n. 37833, richiamata da Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2024, n. 24877). Nei procedimenti di famiglia davanti al giudice italiano, la legge esclude la mediazione familiare in presenza di condanne o procedimenti per violenze o abusi, o quando queste sono allegate o emergono in corso di causa (art. 473-bis.43 c.p.c.).

La mediatrice

  • Ha frequentato il Corso di alta formazione in mediazione familiare transfrontaliera (60 ore, di cui 20 di laboratori, casi e simulazioni), tenuto dal 13 maggio all’8 novembre 2024 presso l’Università di Genova e l’Università di Milano-Bicocca, promosso da ICALI, REUNITE, le due Università e Defence for Children Italia, con la partecipazione dell’Autorità centrale.
  • È inserita negli elenchi dei mediatori familiari transfrontalieri di FIAMeF e di ICALI.
  • È mediatrice familiare dal 2016, iscritta all’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici, n. 2452) e all’AGIMEF (Associazione Giuristi per la Mediazione Familiare), e avvocata dal 1998.
  • Conduce la mediazione in italiano e in tedesco, in presenza a Bologna o in videocollegamento.

Come prevedono la L. 4/2013 e il D.M. 151/2023, durante la mediazione la mediatrice è terza e imparziale e non svolge attività di assistenza legale per nessuno dei genitori: la tutela legale resta affidata ai rispettivi avvocati, in Italia e all’estero.

Domande frequenti

Si può fare la mediazione se l’altro genitore vive all’estero?

Sì. Gli incontri possono svolgersi anche in videocollegamento.

La mediazione sospende la procedura di ritorno?

No. Si svolge in parallelo e non deve ritardare indebitamente il procedimento (art. 25 Reg. UE 2019/1111). Se si raggiunge un accordo, gli avvocati lo sottopongono al giudice.

Voglio trasferirmi all’estero con mio figlio: posso farlo?

Se l’altro genitore ha la responsabilità genitoriale, serve il suo consenso o un provvedimento del giudice (art. 337-ter c.c.). Un trasferimento senza consenso può integrare una sottrazione internazionale. Un percorso di mediazione, prima di decidere, aiuta a cercare un accordo su residenza e frequentazione.

Chi formalizza l’accordo?

Gli avvocati dei genitori, che lo traducono negli atti necessari perché sia efficace in Italia e nell’altro Stato.

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Vedi anche: mediazione familiare · coordinazione genitoriale · Autorità centrale – Ministero della Giustizia.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Riferimenti normativi e giurisprudenziali verificati sulle fonti indicate. Ogni situazione viene valutata in base alle circostanze concrete, senza automatismi e senza garanzia di risultato.

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