Mediazione familiare e processo: il giudice, il mediatore e i confini con la CTU
Il giudice può imporre la mediazione familiare? Si può rinviare la decisione per tentarla? Che cos’è l’elenco dei mediatori presso il tribunale? Le risposte alle domande più frequenti.
In breve
- Il giudice può informare le parti e invitarle a un incontro informativo con un mediatore familiare, ma non può imporre il percorso.
- Con il consenso delle parti può rinviare i provvedimenti per consentire un tentativo di mediazione.
- Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei mediatori familiari.
- La mediazione è esclusa in presenza di violenze o abusi, anche solo allegati in causa.
In questo articolo
Dopo la riforma Cartabia la mediazione familiare è entrata nel codice di procedura civile, ma resta un percorso volontario. Questo crea domande ricorrenti tra genitori e avvocati: che cosa può fare il giudice, quando conviene rinviare una decisione per tentare un accordo, come si distingue il mediatore da un consulente del tribunale. Le risposte che seguono riprendono le domande affrontate, in dialogo con l’Avv. Alessandra Gamberini, al convegno «La gestione dell’alta conflittualità familiare – Strumenti, ruoli e prospettive della Coordinazione Genitoriale» (Rimini, 9 ottobre 2026).
Il giudice può imporre la mediazione familiare?
No. L’art. 473-bis.10 c.p.c. consente al giudice, in ogni momento, di informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e di invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra gli iscritti nell’elenco del tribunale, per ricevere informazioni sul percorso e valutare se intraprenderlo. La scelta di iniziare, proseguire e accordarsi resta dei genitori.
Si può chiedere al giudice di attendere per tentare la mediazione?
Sì. Se ne ravvisa l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, il giudice può rinviare l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis.22 c.p.c.) per consentire un tentativo di mediazione, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli (art. 473-bis.10, secondo comma, c.p.c.).
Che cos’è l’elenco dei mediatori familiari presso il tribunale?
Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile istituiscono presso ogni tribunale un elenco dei mediatori familiari (art. 12-bis disp. att. c.p.c.). Possono chiedere l’iscrizione coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a un’associazione professionale di mediatori familiari, con adeguata formazione e specifica competenza nel diritto di famiglia, nella tutela dei minori e in materia di violenza domestica e di genere (art. 12-quater disp. att. c.p.c.). L’attività, la formazione e le regole deontologiche del mediatore familiare sono disciplinate dal D.M. 151/2023; la mediazione familiare resta una professione non organizzata in ordini, ai sensi della L. 4/2013.
Quando la mediazione familiare non si può fare?
La legge vieta di iniziare il percorso quando per abusi o violenze è stata pronunciata una condanna, anche solo in primo grado, o è pendente un procedimento penale oltre la fase dell’avviso di conclusione delle indagini, e anche quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore deve interrompere immediatamente il percorso se nel corso degli incontri emerge notizia di abusi o violenze (art. 473-bis.43 c.p.c.).
La mediazione familiare può svolgersi dentro una consulenza tecnica d’ufficio?
Sono strumenti con funzioni diverse. Il consulente tecnico valuta e riferisce al giudice; il mediatore familiare è terzo, non valuta e mantiene riservato ciò che accade negli incontri. Il consulente può segnalare l’opportunità di un percorso di mediazione o di coordinazione genitoriale, ma il percorso resta distinto dalla consulenza.
Il mediatore racconta al giudice cosa succede negli incontri?
No. Il mediatore familiare è tenuto al segreto sullo svolgimento e sul contenuto dei colloqui e sugli accordi eventualmente raggiunti, salvo che entrambi i genitori lo esonerino per iscritto. In pendenza di un giudizio riferisce al giudice soltanto l’adesione o la mancata adesione dei genitori al percorso; se la mediazione si interrompe non riferisce altro, e gli eventuali accordi sono trasmessi dai genitori stessi o dai loro avvocati (art. 6, commi 6 e 10, D.M. 151/2023).
Chi prende le decisioni?
I genitori. Il mediatore facilita il dialogo e aiuta a costruire accordi realistici; gli accordi raggiunti vengono poi verificati e formalizzati con l’assistenza degli avvocati. Se c’è una causa in corso, la parte può farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro, agli incontri sugli aspetti economici e patrimoniali e alla firma dell’accordo (art. 6, comma 10, D.M. 151/2023).
È una terapia di coppia?
No. La mediazione familiare non ha finalità terapeutiche: si occupa dell’organizzazione concreta della vita familiare dopo la separazione, a partire dai figli.
Riferimenti normativi: artt. 473-bis.10, 473-bis.22 e 473-bis.43 c.p.c.; artt. 12-bis e 12-quater disp. att. c.p.c.; D.M. 151/2023, art. 6; L. 4/2013. Testi vigenti su Normattiva.
Dal convegno di Rimini del 9 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.
Un percorso di mediazione familiare, a Bologna o online. Il primo incontro informativo serve a capire se la mediazione è adatta alla vostra situazione.