Contratti commerciali: negoziazione, rinegoziazione e contenzioso
Un contratto commerciale funziona quando le parti continuano a riconoscersi nell’equilibrio che hanno firmato. Quando quell’equilibrio si rompe, per un inadempimento, per costi che cambiano o per interpretazioni diverse, serve capire in fretta se conviene rinegoziare, tentare la mediazione o agire in giudizio. Lo Studio di Donatella Pizzi assiste imprese a Bologna e online in tutte queste fasi.
In sintesi
- Trattative ed esecuzione del contratto devono svolgersi secondo buona fede (artt. 1337 e 1375 c.c.).
- Se la prestazione diventa eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, l’altra parte può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni (art. 1467 c.c.).
- Per molti contratti d’impresa la mediazione è condizione di procedibilità della causa (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
- Una clausola di mediazione rende il tentativo obbligatorio anche negli altri contratti (art. 5-sexies).
Negoziare e scrivere il contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.): per questo conta come lo si costruisce. Lo Studio assiste nella preparazione della trattativa, nella redazione di clausole chiare su prestazioni, prezzi, durata, recesso e garanzie, e nelle clausole sulla soluzione delle controversie. Nelle condizioni generali predisposte da una parte, alcune clausole richiedono la specifica approvazione per iscritto (art. 1341, secondo comma, c.c.).
Rinegoziare quando le condizioni cambiano
Nei contratti di durata, aumenti dei costi, crisi di fornitura o mutamenti del mercato possono rendere una prestazione insostenibile. Se l’onerosità sopravvenuta è eccessiva e dipende da eventi straordinari e imprevedibili, la parte gravata può chiedere la risoluzione, che l’altra può evitare offrendo una modifica equa delle condizioni; la risoluzione non è ammessa se l’onerosità rientra nell’alea normale del contratto (art. 1467 c.c.). Nella pratica, la via più utile è spesso una rinegoziazione preparata con dati e proposte, eventualmente in mediazione.
Quando la mediazione è obbligatoria
Prima della causa la mediazione va tentata nelle controversie in materia di affitto di aziende, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, subfornitura, società di persone e contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre alle altre materie indicate dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010. Per il recupero dei crediti resta disponibile il decreto ingiuntivo: la condizione di procedibilità non opera fino alla decisione sulla provvisoria esecuzione nell’eventuale opposizione (art. 5, comma 6, lett. a).
Accordo o giudizio
Con la transazione le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o la prevengono, e possono regolare anche rapporti diversi da quello controverso (art. 1965 c.c.): uno strumento prezioso per salvare un rapporto commerciale. Quando l’accordo non è possibile o non conviene, lo Studio agisce in giudizio a tutela dell’impresa.
Domande frequenti
Posso chiedere di modificare un contratto diventato troppo costoso?
Si può sempre proporre una rinegoziazione. Sul piano legale, in presenza di eccessiva onerosità sopravvenuta per eventi straordinari e imprevedibili, la parte gravata può chiedere la risoluzione e l’altra può evitarla offrendo condizioni eque (art. 1467 c.c.). Ogni caso va valutato sul contratto concreto.
Approfondimenti: clausole di mediazione nei contratti · mediazione civile e commerciale · avvocato in mediazione.
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