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Piano genitoriale: che cos’è, che cosa deve contenere e come prepararlo

Dal 2023, nei procedimenti che riguardano figli minori, il ricorso deve essere accompagnato da un piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.). Che cosa contiene, a che cosa serve al giudice, gli errori da evitare e che cosa succede se non viene rispettato.

In breve

  • Nei procedimenti che riguardano figli minorenni il ricorso deve essere accompagnato da un piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.); anche il convenuto deposita il proprio (art. 473-bis.16 c.p.c.).
  • Il piano descrive scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze dei figli.
  • Il giudice può formulare una propria proposta di piano genitoriale (art. 473-bis.50 c.p.c.).
  • Una volta recepite nel provvedimento, le regole del piano sono vincolanti e le violazioni gravi sono sanzionabili (art. 473-bis.39 c.p.c.).

Quando una separazione, un divorzio o una causa sull’affidamento riguarda figli minorenni, il ricorso deve essere accompagnato da un piano genitoriale: una descrizione concreta della vita quotidiana dei figli. Lo prevede l’articolo 473-bis.12 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia. Non è un modulo da riempire: è il documento sul quale il giudice costruisce i primi provvedimenti e, spesso, l’organizzazione della famiglia per gli anni successivi.

Che cosa dice la legge

L’ultimo comma dell’art. 473-bis.12 c.p.c. stabilisce che nei procedimenti relativi ai minori al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

L’onere non riguarda solo chi avvia la causa: anche il genitore convenuto deposita il proprio piano insieme alla comparsa di risposta (art. 473-bis.16 c.p.c.). Il giudice si trova così davanti due descrizioni della stessa quotidianità, e già il confronto tra le due dice molto sul livello di collaborazione possibile tra i genitori.

A che cosa serve al giudice

Il piano consente al giudice di conoscere le abitudini consolidate dei figli prima di decidere, e di adottare provvedimenti che le rispettino invece di stravolgerle. L’art. 473-bis.50 c.p.c. prevede inoltre che, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti, il giudice possa formulare una propria proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli depositati dalle parti, e che indichi quali informazioni ciascun genitore deve comunicare all’altro.

Sulla natura del piano la dottrina si è divisa. Secondo una prima lettura il documento ha funzione essenzialmente ricognitiva: «fotografa» l’organizzazione di vita dei figli per offrire al giudice un supporto informativo (C. Cea, in Donzelli e Savi, a cura di, Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie, 2023; F. Danovi, in Famiglia e diritto, 2022). Una lettura più ampia, fondata anche sulla Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, gli riconosce invece una funzione programmatica: è il progetto con cui ciascun genitore indica come intende esercitare la responsabilità genitoriale dopo la separazione, sulla base del quale il giudice costruisce provvedimenti «su misura» (E. Al Mureden, Il piano genitoriale, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2023, 4-5, p. 1345 ss. e in Famiglia e diritto, 2023, 11, p. 998 ss.; A. Spadafora, La tutela del minore nella genitorialità pianificata, in Famiglia e diritto, 2024, 2, p. 208 ss.). Nella pratica, un piano scritto con questa seconda impostazione è anche quello che serve di più alla famiglia.

Che cosa inserire

Le prime cinque voci sono indicate dalla legge; le altre sono buone prassi che rendono il piano davvero utile.

  • Scuola: istituto, orari di entrata e di uscita, chi accompagna e chi va a prendere, colloqui con gli insegnanti, eventuali piani didattici personalizzati.
  • Percorso educativo: scelte già condivise e quelle ancora aperte (cambio di scuola, orientamento, lingue, educazione religiosa).
  • Attività extrascolastiche: giorni, orari, luoghi, costi e chi se ne occupa.
  • Frequentazioni abituali: nonni, parenti, amici, ricorrenze familiari importanti per i figli.
  • Vacanze normalmente godute: dove e come i figli trascorrono di solito estate, Natale e Pasqua.
  • Salute: pediatra o medico di riferimento, terapie in corso, visite periodiche, chi accompagna.
  • Decisioni: quali scelte restano condivise e come si decide quando serve una decisione urgente e l’accordo non arriva in tempo utile.
  • Comunicazioni: canali e tempi tra genitori, contatti anche in videochiamata tra il figlio e il genitore con cui vive meno, uso dei social e delle immagini dei figli.
  • Revisione: come aggiornare il piano quando i figli crescono o le circostanze cambiano, prima di arrivare al conflitto.

Gli errori più frequenti

  • Usarlo come atto d’accusa. Il piano descrive la vita dei figli, non i difetti dell’altro genitore. Un piano polemico è anche un piano poco credibile.
  • Descrivere una quotidianità che non esiste. Calendari ideali, incompatibili con i turni di lavoro o con le distanze, vengono smentiti dal piano dell’altro genitore e dai fatti.
  • Non far riferimento all’età dei figli. Un adolescente ha impegni, amicizie e un’autonomia che il piano deve rispettare; un bambino piccolo ha bisogno di continuità e di passaggi semplici.
  • Copiare un modello. Ogni famiglia è diversa, un piano generico non aiuta il giudice e non aiuta i genitori.
  • Scollegarlo dagli aspetti economici. Attività sportive, viaggi e cure hanno un costo, il piano deve essere coerente con le domande su mantenimento e spese straordinarie.

Che cosa succede se il piano non viene rispettato

Una volta recepite nel provvedimento del giudice, le regole sull’organizzazione della vita dei figli sono vincolanti. Lo stesso vale per il piano proposto dal giudice ai sensi dell’art. 473-bis.50 c.p.c., quando i genitori lo accettano: da quel momento il mancato rispetto delle sue condizioni è un comportamento sanzionabile (F. Tommaseo, Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio, in Famiglia e diritto, 2023, 3, p. 288 ss.). Per le difficoltà di attuazione e i contrasti sull’esercizio della responsabilità genitoriale si può ricorrere al giudice ai sensi dell’art. 473-bis.38 c.p.c. In caso di gravi inadempienze o di comportamenti che arrecano pregiudizio al figlio o ostacolano il corretto svolgimento dell’affidamento, l’art. 473-bis.39 c.p.c., che ha preso il posto dell’abrogato art. 709-ter, consente al giudice di modificare i provvedimenti, ammonire il genitore inadempiente, disporre il pagamento di una somma per ogni violazione successiva, condannarlo al risarcimento del danno e applicare una sanzione amministrativa pecuniaria.

Costruirlo insieme, quando è possibile

Un piano scritto da entrambi i genitori è quasi sempre più realistico e più rispettato di uno imposto. La mediazione familiare, che il giudice indica alle parti già con il decreto di fissazione dell’udienza (art. 473-bis.14 c.p.c.) e alla quale può invitarle in corso di causa (art. 473-bis.10 c.p.c.), ma che i genitori possono scegliere anche prima di qualsiasi causa, è il luogo naturale per costruirlo. Nelle situazioni di conflitto elevato, quando i genitori lo scelgono, un coordinatore genitoriale può poi aiutarli ad attuarlo nel tempo, senza sostituirsi a loro né al giudice nelle decisioni. Parte della dottrina riconduce questa figura all’esperto che il giudice può nominare su istanza congiunta delle parti per superare i conflitti e agevolare le relazioni tra genitori e figli (art. 473-bis.26 c.p.c.).

Domande frequenti

Il piano genitoriale serve anche nella separazione consensuale?

L’art. 473-bis.51 c.p.c., che regola il ricorso congiunto di separazione e divorzio, non richiama espressamente l’obbligo di allegare il piano. Autorevole dottrina ritiene però che, per una lettura sistematica, il piano vada allegato anche in questi procedimenti, altrimenti il giudice non avrebbe gli elementi per valutare se l’accordo risponde all’interesse dei figli (G. De Cristofaro, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2022, p. 1407 ss., richiamato da E. Al Mureden). In ogni caso l’organizzazione della vita dei figli è il cuore dell’accordo, e conviene descriverla con la stessa cura.

Chi scrive il piano genitoriale?

Lo predispone l’avvocato insieme al genitore che assiste, perché è un allegato dell’atto giudiziario. Le informazioni, però, vengono dal genitore: è lui a conoscere la quotidianità dei figli.

Il piano si può modificare quando i figli crescono?

Sì. Se i genitori sono d’accordo possono aggiornarlo e chiederne il recepimento; in mancanza di accordo, il cambiamento delle circostanze può giustificare una domanda di revisione delle condizioni.

Fonti

  • Codice di procedura civile, artt. 473-bis.10, 473-bis.12, 473-bis.14, 473-bis.16, 473-bis.26, 473-bis.38, 473-bis.39, 473-bis.50 e 473-bis.51: testo vigente su Normattiva
  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia): Normattiva; d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo): Normattiva
  • E. Al Mureden, Il piano genitoriale, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2023, 4-5, p. 1345 ss. (scheda nell’archivio istituzionale dell’Università di Bologna) e in Famiglia e diritto, 2023, 11, p. 998 ss.
  • A. Spadafora, La tutela del minore nella genitorialità pianificata, in Famiglia e diritto, 2024, 2, p. 208 ss.
  • F. Tommaseo, Nuove regole per i giudizi di separazione e divorzio, in Famiglia e diritto, 2023, 3, p. 288 ss.
  • G. De Cristofaro, Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della legge Cartabia, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2022, 6, p. 1407 ss.

Aggiornato al 24 ottobre 2026: norme e fonti sono state verificate a questa data. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.

L’autrice

Avv. Donatella Pizzi è avvocata cassazionista del Foro di Bologna, mediatrice civile e commerciale e formatrice di mediatori (D.M. 150/2023), mediatrice familiare (AIMS n. 2452) e coordinatrice genitoriale, socia A.I.Co.Ge. n. 78 e componente del Consiglio direttivo nazionale.

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