Sottrazione internazionale di minori Mediazione familiare

Trasferirsi all’estero con i figli dopo la separazione: quando diventa sottrazione internazionale e come evitarla

Un nuovo lavoro, il ritorno nel Paese d’origine, un nuovo compagno: le ragioni per trasferirsi all’estero con un figlio sono spesso comprensibili. Ma senza un accordo chiaro con l’altro genitore il trasferimento può diventare una sottrazione internazionale. Che cosa dice la legge, e che cosa insegna un caso deciso dalla Cassazione.

La risposta in breve

  • No, non si può decidere da soli. Se entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, la scelta della residenza abituale del figlio va presa di comune accordo; in caso di disaccordo decide il giudice (art. 337-ter c.c.).
  • Il trasferimento senza consenso può essere una sottrazione internazionale, e lo stesso vale per il mancato rientro dopo un soggiorno concordato: l’altro genitore può chiedere il ritorno immediato del figlio.
  • Conta come è scritto il consenso. Per la Cassazione una dichiarazione di consenso al trasferimento della residenza può escludere la sottrazione (Cass. n. 24730/2024); un accordo solo temporaneo, invece, non autorizza a restare.
  • Prima di partire conviene costruire un accordo con l’altro genitore, anche con l’aiuto della mediazione familiare, e farsi assistere da un avvocato esperto in diritto di famiglia.

La regola: si decide insieme

Dopo la separazione la responsabilità genitoriale resta, di regola, a entrambi i genitori. Il codice civile stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui «la scelta della residenza abituale del minore», sono assunte di comune accordo e che, in caso di disaccordo, «la decisione è rimessa al giudice» (art. 337-ter, quarto comma, c.c.). Trasferirsi in un altro Paese con il figlio è la decisione di maggiore interesse per eccellenza: cambia scuola, lingua, medici, rapporti con l’altro genitore e con i nonni.

Le strade lecite sono quindi due: l’accordo con l’altro genitore oppure un provvedimento del giudice che autorizzi il trasferimento. Partire prima, e chiedere dopo, espone a conseguenze serie.

Quando il trasferimento diventa sottrazione internazionale

La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, in vigore in Italia con la L. 15 gennaio 1994, n. 64, considera illecito il trasferimento o il mancato rientro di un minore quando viola i diritti di custodia che un genitore ha, ed esercita effettivamente, in base alla legge dello Stato in cui il figlio aveva la residenza abituale immediatamente prima (art. 3). In questi casi l’altro genitore, tramite le autorità centrali, può chiedere il ritorno del minore: se la domanda arriva entro un anno, il giudice ne ordina il ritorno immediato; dopo l’anno, salvo che il minore si sia integrato nel nuovo ambiente (art. 12). Il ritorno può essere negato solo in casi specifici, tra cui il consenso, anche successivo, dell’altro genitore, il fondato rischio di pericoli fisici o psichici per il minore, o la sua opposizione quando ha l’età e la maturità per essere ascoltato (art. 13).

Due aspetti sorprendono spesso chi si trova in questa situazione:

  • non serve una partenza di nascosto: anche il figlio portato all’estero con il consenso dell’altro genitore per un periodo limitato, e poi trattenuto oltre, può essere oggetto di una domanda di ritorno;
  • la cittadinanza non conta: conta dove il bambino aveva, in concreto, la sua vita quotidiana.

A queste conseguenze civili si aggiungono quelle penali: il codice penale punisce la sottrazione e il trattenimento di minore all’estero (art. 574-bis c.p.).

Il caso: un consenso firmato e letto in due modi

La vicenda decisa da Cass. civ., sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24730 riguarda una bambina con doppia cittadinanza, nata in Francia da padre francese e madre italiana. Dopo la separazione i genitori vivevano vicini e si occupavano entrambi della figlia; la madre lavorava periodicamente all’estero. Prima che madre e figlia si stabilissero in Italia dai nonni materni, il padre aveva firmato una dichiarazione, in italiano, di consenso al trasferimento della residenza della bambina all’indirizzo dei nonni. Più tardi la madre si è trasferita in un’altra regione italiana, più lontana, e il padre ha chiesto il ritorno della figlia in Francia.

Il Tribunale per i minorenni aveva letto quella firma come un consenso limitato a esigenze pratiche e aveva ordinato il ritorno. La Cassazione ha cassato il decreto: la dichiarazione andava intesa come consenso al trasferimento della residenza in Italia, sia pure secondo il modello francese della residenza “alternata” tra i due Paesi. Se il consenso c’era, mancava un presupposto della sottrazione; e il successivo trasloco in un’altra regione riguardava ormai «esclusivamente le modalità di esercizio in concreto della responsabilità genitoriale», da affrontare con gli strumenti ordinari e non con la procedura dell’Aja. La Corte ha accolto anche il motivo sul rischio per la salute psichica della bambina, che il consulente del tribunale aveva segnalato e che il decreto non aveva adeguatamente considerato.

La stessa ordinanza richiama un principio già affermato dalla Cassazione: l’accordo per un trasferimento temporaneo, legato a ragioni contingenti, non esclude l’illecito trattenimento quando quelle ragioni vengono meno e l’altro genitore chiede il rientro (Cass. n. 7261/2022). La differenza tra “puoi portarla in Italia” e “puoi trasferire in Italia la sua residenza” può quindi decidere l’esito di anni di contenzioso in due Stati.

Perché l’accordo va costruito con cura

Il caso mostra che il problema non è solo se l’altro genitore ha dato il consenso, ma a che cosa lo ha dato. Una dichiarazione generica, scritta in fretta o pensata per un’esigenza pratica, può essere letta in modi diversi a distanza di mesi, da giudici di Paesi diversi.

Non esiste un modello valido per tutte le famiglie: quali aspetti regolare, e come, dipende dalla situazione concreta, dall’età e dalle esigenze dei figli e dalle leggi degli Stati coinvolti. Anche la forma dell’accordo conta, perché possa essere riconosciuto ed eseguito in entrambi i Paesi. Il giudice, del resto, prende atto degli accordi tra i genitori se non contrari all’interesse dei figli, «in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare» (art. 337-ter, secondo comma, c.c.).

Prima di decidere un trasferimento all’estero, di firmare un consenso o di chiedere il ritorno di un figlio, è quindi opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, che valuti la situazione concreta e le conseguenze delle scelte in entrambi gli Stati.

Il ruolo della mediazione familiare transfrontaliera

Quando un genitore vuole partire e l’altro teme di perdere il figlio, la trattativa diretta si blocca facilmente. Un percorso di mediazione familiare transfrontaliera, con una mediatrice terza e imparziale, aiuta i genitori a far emergere le ragioni di ciascuno e a costruire un progetto di vita per il figlio che tenga conto della distanza, delle lingue e delle regole di entrambi i Paesi. Gli incontri possono svolgersi anche in videocollegamento. Le intese raggiunte vengono poi verificate e formalizzate dagli avvocati.

La mediazione non è indicata in presenza di violenze o abusi: in quei casi servono altri strumenti di tutela.

Domande frequenti

Posso trasferirmi all’estero con mio figlio senza il consenso dell’altro genitore?

Se entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, no: la scelta della residenza abituale del figlio va presa di comune accordo e, in caso di disaccordo, decide il giudice (art. 337-ter c.c.). Un trasferimento senza consenso può portare a un ordine di ritorno del minore e avere anche rilievo penale.

L’altro genitore aveva acconsentito a un soggiorno all’estero: posso restare?

Dipende da che cosa ha acconsentito. Un accordo per un periodo limitato non autorizza a restare quando le ragioni del soggiorno vengono meno e l’altro genitore chiede il rientro; il trattenimento oltre il termine può essere una sottrazione internazionale (principio richiamato da Cass. n. 24730/2024). Ogni caso va valutato con un avvocato.

Entro quanto tempo si può chiedere il ritorno del figlio?

Se la domanda è presentata entro un anno dal trasferimento o dal mancato rientro, il giudice ordina il ritorno immediato, salvo le eccezioni previste; dopo un anno il ritorno può essere negato se il minore si è integrato nel nuovo ambiente (artt. 12 e 13 della Convenzione dell’Aja del 1980).

Un accordo raggiunto in mediazione vale anche all’estero?

L’accordo raggiunto in mediazione va formalizzato dagli avvocati nelle forme previste dalla legge, così da poter essere riconosciuto ed eseguito anche nell’altro Stato.

Fonti: art. 337-ter c.c. (testo vigente su Normattiva); Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, artt. 3, 12 e 13, resa esecutiva con L. 15 gennaio 1994, n. 64; art. 574-bis c.p.; Cass. civ., sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24730; Cass. civ., n. 7261/2022, come richiamata dall’ordinanza n. 24730/2024; Ministero della Giustizia – Autorità centrale.

Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.

L’autrice

Avv. Donatella Pizzi è avvocata cassazionista del Foro di Bologna, mediatrice civile e commerciale e formatrice di mediatori (D.M. 150/2023), mediatrice familiare (AIMS n. 2452) e coordinatrice genitoriale, socia A.I.Co.Ge. n. 78 e componente del Consiglio direttivo nazionale.

Verifiche pubbliche: Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna · elenco mediatori ODM Bologna · scheda AIMS · scheda A.I.Co.Ge.

Profilo completo · Convegni e formazione · Tutti gli articoli

Mediazione familiare transfrontaliera, in italiano e in tedesco, a Bologna e online. Un primo colloquio aiuta a capire quale percorso è adatto alla vostra situazione.

Scrivi allo Studio

Per richiedere un primo colloquio, in presenza a Bologna o online, compila il modulo: lo Studio ti ricontatterà al più presto.

← Precedente

Grazie, il messaggio è stato inviato.

Lo Studio ti ricontatterà al più presto.

I dati sono trattati solo per rispondere alla richiesta, come indicato nell’informativa privacy.

Torna in alto

Scopri di più da STUDIO DONATELLA PIZZI

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere