Coordinazione genitoriale in Italia: da pratica pionieristica a professione

La coordinazione genitoriale è nata in Italia come pratica sperimentale, portata avanti da singoli professionisti prima che esistesse una cornice normativa. Oggi la riforma del processo di famiglia e la disciplina delle professioni non organizzate in ordini le hanno dato un riconoscimento. Questo articolo rielabora la relazione «Dal pioniere al professionista. La nuova postura del coordinatore genitoriale», tenuta da Donatella Pizzi al Convegno nazionale A.I.Co.Ge. di Roma del 13 giugno 2026.

In sintesi

  • Con l’art. 473-bis.26 c.p.c. il giudice può nominare, su istanza congiunta delle parti, un esperto che aiuti la famiglia a superare il conflitto.
  • Il coordinatore genitoriale esercita una professione non organizzata in ordini o collegi, disciplinata dalla L. 4/2013.
  • L’iscrizione a un’associazione professionale attesta requisiti di formazione e aggiornamento, ma non è un albo e non crea riserve di attività.
  • Il titolo non basta: conta la competenza dimostrabile nella gestione dell’alta conflittualità.

Una pratica nata prima delle norme

Per anni la coordinazione genitoriale si è sviluppata in Italia grazie all’iniziativa di professionisti formati sul modello nordamericano delle linee guida AFCC (Association of Family and Conciliation Courts) e ad alcuni provvedimenti dei tribunali. Quel modello aveva il merito di definire con precisione ruolo, funzioni e limiti del coordinatore, distinguendolo dal mediatore e dal terapeuta. Era però pensato per un sistema giuridico diverso dal nostro: alcune sue caratteristiche, come i poteri di decisione attribuiti al coordinatore su questioni pratiche della vita dei figli, non trovano un equivalente diretto nel diritto italiano.

Con la nascita delle associazioni professionali, tra cui A.I.Co.Ge. nel 2018, è iniziata una fase diversa: linee guida nazionali, formazione strutturata e dialogo con la magistratura e l’avvocatura.

Il riconoscimento nel processo: l’art. 473-bis.26 c.p.c.

La riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto l’art. 473-bis.26 c.p.c., che consente al giudice, su istanza congiunta delle parti, di nominare un professionista con specifiche competenze per interventi sul nucleo familiare: superare i conflitti tra i genitori, fornire ausilio ai figli, favorire la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli. Nel provvedimento di nomina il giudice indica l’oggetto dell’incarico e i tempi. È in questo spazio che, nella prassi, si colloca la coordinazione genitoriale disposta nel processo.

La norma ha dato visibilità alla figura, ma ne ha anche segnato i confini: il coordinatore non sostituisce il giudice e opera sulla base del consenso dei genitori e del mandato definito nel provvedimento o nel contratto.

La L. 4/2013 e le associazioni professionali

La coordinazione genitoriale rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla L. 4/2013. Le associazioni professionali che rispettano i requisiti di legge possono essere inserite nell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e rilasciare ai propri iscritti un’attestazione di qualità dei servizi.

È importante essere chiari su che cosa questo significhi. Non è un ordine professionale né un albo pubblico, non riserva l’attività a chi è iscritto e non attribuisce poteri esclusivi. È invece una garanzia di trasparenza: l’associazione definisce requisiti di formazione e aggiornamento, adotta un codice deontologico e ne verifica il rispetto. In prospettiva, il riferimento a una norma tecnica UNI potrà rendere ancora più omogenei gli standard di formazione e di pratica.

Titolo e competenza non coincidono

La professionalizzazione porta credibilità, criteri chiari di accesso e aggiornamento, un linguaggio comune con tribunali, servizi sociali e avvocati. Porta anche alcuni rischi: un eccesso di formalità che rallenta interventi che devono essere tempestivi, prassi troppo uniformi in un ambito dove ogni famiglia è diversa, e soprattutto l’illusione che la qualità derivi automaticamente da un’attestazione. Il conflitto familiare non si standardizza: la norma guida, ma non sostituisce il giudizio professionale, la supervisione e la riflessione critica sul proprio lavoro.

Cosa significa per genitori e avvocati

  • Prima di proporre o accettare una coordinazione genitoriale è utile verificare la formazione specifica del professionista, l’iscrizione a un’associazione e l’aggiornamento periodico.
  • Obiettivi, durata, compiti e limiti dell’incarico vanno scritti in modo chiaro, nel provvedimento del giudice o nel contratto con i genitori.
  • Attorno ai figli possono esserci molte figure: servizi sociali, consulenti tecnici, curatori, terapeuti. Il coordinatore lavora in rete con loro, senza sovrapporsi.

Domande frequenti

Esiste un albo dei coordinatori genitoriali?

No. Esistono associazioni professionali ai sensi della L. 4/2013, che tengono i propri elenchi di iscritti e rilasciano attestazioni, ma non un albo pubblico.

Il giudice può imporre la coordinazione genitoriale?

L’art. 473-bis.26 c.p.c. prevede la nomina dell’esperto su istanza congiunta delle parti. La coordinazione può anche essere scelta dai genitori fuori dal processo, con un incarico privato.

Che differenza c’è con la mediazione familiare?

La mediazione familiare aiuta a costruire gli accordi; la coordinazione genitoriale interviene quando accordi o provvedimenti esistono, ma l’alta conflittualità impedisce di attuarli.

Di Donatella Pizzi, avvocata, mediatrice familiare e coordinatrice genitoriale, socia A.I.Co.Ge. n. 78 e componente del Consiglio direttivo nazionale. Rielaborazione della relazione al Convegno nazionale A.I.Co.Ge., Roma, 13 giugno 2026. Vedi anche Convegni e formazione.

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